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Lampade a led fari anteriori

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2023 20:16
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Albertopi, 30/01/2023 09:38:

bisognerebbe informarsi meglio sul codice della strada piuttosto che scrivere simili idiozie

.

I fari omologati per auto devono essere conformi alla normativa ECE.

La lampadine LED devono essere a norma ECE R48 per l’utilizzo su strade pubbliche.

Con il D.M. 6 novembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2013) il Ministero dei Trasporti in Italia ha introdotto una normativa che regola l’utilizzo dell’illuminazione stradale per i veicoli.
Il seguente link per chi vuole approfondire il contenuto del decreto:
www.asaps.it/downloads/files/2013-DM-INFOTRA-13_11_06%20(DM%2006_11_2013-Regolamentaz_%20installaz_%20luci%20di%20marcia%20diu...

Grazie al decreto l’utilizzo di luci diurne e fari LED è regolamentato. Specifica anche come si installano correttamente e come si aggiorna la carta di circolazione per essere in regola con il Codice della Strada

Ed ecco qui sotto gli articoli 77 e 78 del codice della strada:

art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



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